Piazze del Popolo

Sono diversi gli indicatori dello stato di salute di una democrazia. Tra questi vi sono, senza dubbio, gli atti di sindacato ispettivo parlamentare. Sono quegli atti che la gente comune conosce come interrogazioni e interpellanze presentate da deputati e senatori. Rappresentano la voce critica dei rappresentanti del popolo rispetto all’azione di governo, e testano il livello di libertà e democrazia del Paese, come il termometro misura la febbre nel corpo umano. Per comprendere che in Italia si sia già superata da un pezzo la soglia minima dei 37° centigradi, basta leggere gli atti di sindacato ispettivo che sono stati presentati sull’ormai nota  vicenda del portuale triestino Stefano Puzzer.

Prendiamo, ad esempio, l’atto n. 3-02916 pubblicato il 3 novembre 2021, nella seduta n. 374 del Senato, a firma Granato, Angrisani, Crucioli, Giannuzzi, Lanutti, rivolto al ministro Luciana Lamorgese. Questo il testo:

«Al Ministro dell’interno,

premesso che:

– come riportato in numerose notizie di cronaca, nei confronti di Stefano Puzzer, leader triestino dei manifestanti portuali di Trieste “no green pass”, sono state emesse le misure restrittive della circolazione del foglio di via obbligatorio e del divieto di soggiorno a Roma, per la durata di un anno;

– secondo quanto riportato dalla stampa, il leader triestino, come atto di protesta contro le limitazioni governative, si era recato a piazza del Popolo, nell’attesa di un incontro per dialogare con le autorità: grazie alla sua notorietà, in seguito, era stato raggiunto da moltissime persone, contrarie alle misure a parere degli interroganti draconiane e liberticide imposte con l’obbligo della certificazione verde;

– come riporta una nota della Questura capitolina emessa nella tarda serata del 2 novembre 2021, nei riguardi di Puzzer, è stato emesso un foglio di via obbligatorio con divieto di soggiorno per 12 mesi da Roma, con provvedimento motivato, e gli è stato contestualmente intimato di fare rientro a Trieste entro le ore 21 di mercoledì 3 novembre 2021;

– inoltre, sempre secondo fonti di stampa, sarebbe intenzione della Questura capitolina denunciare alla Procura della Repubblica Puzzer e chi abbia preso la parola durante il sit-in di protesta ai sensi dell’articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, per il reato di manifestazione non autorizzata, con l’aggravante, per Puzzer, di “esserne stato promotore”;

valutato che, a giudizio degli interroganti, le misure di prevenzione (foglia di via e divieto di soggiorno a Roma) comminate dalla Questura appaiono palesemente eccessive e irragionevoli, come anche la volontà di denunciare Puzzer e tutti coloro che abbiano preso la parola in piazza per manifestazione non preavvisata. Puzzer, difatti, non ha promosso in alcun modo l’adesione alla sua protesta pacifica, alla quale hanno partecipato moltissime persone spontaneamente richiamate solamente dal “tam tam” social, senza che vi sia stata alcuna forma, anche embrionale, di organizzazione pregressa;

considerato che, nonostante il progressivo clima di terrore e le crescenti restrizioni alla libertà di circolazione e manifestazione del pensiero, Puzzer ha dimostrato l’immane “forza” di una forma di protesta genuina e pacifica, rispetto alla quale l’unica risposta scelta dalle autorità e dal Governo, in luogo del dialogo e del confronto, è stata una risoluzione “autoritaria”,

si chiede di sapere:

– quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in merito alle misure comminate dalla Questura di Roma nei confronti di Stefano Puzzer;

– se nei confronti del leader triestino sia stata comminata la misura del divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, di cui all’articolo 6, comma 2, del codice antimafia (decreto legislativo n. 150 del 2011) (la quale, tuttavia, può essere solamente aggiunta, salvo eccezioni, alla sorveglianza speciale), oppure quella di cui all’articolo comma 2 del decreto-legge n. 17 del 2017, il “Daspo urbano”, secondo la cui disciplina, tuttavia, l’emissione del provvedimento restrittivo può avvenire nei casi di “reiterazione delle condotte di cui all’articolo 9, commi 1 e 2” del medesimo decreto (in violazione, quindi, dei divieti di stazionamento o di occupazione di “spazi afferenti aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze”), ipotesi che non appare plausibile nel caso riferito».

Se si omettessero nomi e luoghi, chiunque leggesse questa storia sarebbe naturalmente indotto ad ambientarla in uno stato di polizia. O, come usa dire oggi in modo più elegante e moderno, in un Security State. Più che alla Piazza del Popolo di Roma, si penserebbe all’altrettanto famosa Piazza del Popolo di Shangai.

 

 

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